NELLE ISTRUZIONI AL MOD. 730/2021 LE REGOLE DA SEGUIRE PER LA CORRETTA INDICAZIONE
Il 110% entra in dichiarazione
La dichiarazione dei redditi 2021 concede spazio al superbonus del 110%. Alla nuova super detrazione per le spese relative agli interventi edilizi agevolati le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche dedicano appositi spazi per la corretta gestione ed utilizzo.
Il superbonus di cui all’articolo 119 del dl 34/2020, si inserisce infatti all’interno delle sezioni del Quadro E-Oneri e spese del modello 730/2021, da sempre dedicate alla gestione delle spese per gli interventi edilizi agevolabili.
Nello specifico il superbonus trova apposito spazio nella sezione IIIA dedicata alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le misure antisismiche, nella sezione IIIC dedicata alle altre spese per le quali spetta al detrazione del 50% e del 110% e infine nella sezione IV, dedicata alle spese per interventi di risparmio energetico. Le istruzioni avvertono che la detrazione dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi 2021 per il periodo d’imposta 2020, soltanto se il beneficiario non ha optato per la cessione o per lo sconto in fattura dell’intero credito. Ciò anche per le altre detrazioni fiscali dell’edilizia che possono essere state cedute ex art. 121 del dl 34/2020.
Le istruzioni avvisano che non potranno essere indicate nelle sezione in commento le spese sostenute nel 2020 che sono state indicate con gli appositi codici numerici nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti solari fotovoltaici. La detrazione ceduta o oggetto di sconto in fattura, dovrà essere infatti recuperata, con le stesse limitazioni temporali, dal cessionario finale.
Nelle ipotesi in cui il contribuente non abbia optato per tali opzioni o lo abbia fatto soltanto in parte (ipotesi espressamente prevista per lo sconto in fattura ma ancora da chiarire per la cessione del credito), ecco allora che si renderà necessario compilare le nuove sezioni del Quadro E, sulla base delle tipologie di interventi eseguiti ed agevolabili al 110%, al fine di indicare la prima quota del superbonus spettante in detrazione. Le istruzioni al 730/2021 precisano che per i lavori che danno diritto alla detrazione del 110% i contribuenti dovranno barrare la casella 7, righi E41 e successivi. L’utilizzo di una delle tre sezioni del Quadro E per la gestione delle spese che danno diritto al superbonus seguirà questi criteri: nella sezione IIIA (righi E41-E43) spese relative a super sismabonus e installazione di pannelli fotovoltaici, nella sezione IIIC quelle per colonnine di ricarica e nella sezione IV spese relative al super ecobonus.
Dato che le spese agevolabili al superbonus sono quelle sostenute a partire dal 1° luglio 2020 è possibile che, in caso di interventi iniziati prima di tale data, si crei un doppio regime di detrazione da gestire. Il contribuente dovrà aver cura di compilare due righi per la stessa tipologia di intervento eseguito sullo stesso immobile: nel primo le spese sostenute fino al 30 giugno 2020 che danno diritto alla detrazione ordinaria, nel secondo le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre, barrando la casella di colonna 7 (superbonus).
Sarà importante rispettare attentamente i passaggi da compiere per evidenziare al fisco l’entità delle spese sostenute e l’importo della detrazione spettante per l’anno 2020 e per i quattro anni successivi.

